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Dieci Anni Dopo Pechino, il Vaticano Manda Avanti la Sua Donna

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati: la presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l’offerta di servizi rivolti all’accoglienza e presa in carico della paziente, come la telemedicina, la flibanserin https://farmaciperdonne.com mediazione culturale, l’assistenza sociale. Sul piano culturale, infine, fornendo informazioni, proponendo riflessioni e propiziando iniziative che dovrebbero contribuire a cambiare la percezione sociale del senso e del valore della pena. L’importante, però, affinché non se ne smarrisca il disegno idealmente unitario, è che ogni intervento pur settoriale abbia un vettore di senso che lo conduca a quell’ideale punto di fuga indicato. Nella parte dedicata all’esecuzione penitenziaria si è inteso offrire una complessa congerie di modifiche normative, di accorgimenti organizzativi, di soluzioni architettoniche, di raccomandazioni affinché la https://farmaciperdonne.com/diflucan detenzione sia «gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà» (RPE n. Senza mai dimenticare le loro responsabilità nei confronti della collettività si tratta, allora, di individuare specifici percorsi normativi, di predisporre provvidenze organizzative e materiali, di offrire specifici approcci relazionali in modo da accompagnare queste persone verso il superamento di quelle condizioni di minorità. Si è peraltro consapevoli che possono difettare le condizioni politiche per effettuare un intervento di così vasta portata come quello che si propone.

Per quanto nel Comitato si sia registrato un condiviso orientamento a spostare extra moenia il baricentro dell’esecuzione penale, realismo politico e difficoltà effettive inducono a ritenere che tale operazione non avrà tempi brevi. Un sistema con tali caratteristiche tende a scaricare sull’ultimo suo tratto, quello della esecuzione delle pene, le inefficienze e le incongruenze sia di una legislazione ipertrofica in materia penale, sia di un armamentario sanzionatorio incentrato sulla pena detentiva, sia di un processo di cognizione i cui tempi di svolgimento inducono ad un eccessivo ricorso alla custodia cautelare. Autorevole e impegnata, espressione concreta della rottura di schemi e pregiudizi sul ruolo della donna, Ildegarda di Bingen fu una personalità straordinaria per i suoi tempi ed è tuttora considerata la più celebre delle scienziate medievali. Il Comitato considera questo modello di “giustizia mite” particolarmente indicato anche nella fase esecutiva della pena, per implementare politiche democratiche sia a favore delle vittime, che dei responsabili di reati, che della comunità. 18), ma anche funzionalmente adeguati al nuovo modello detentivo comunemente denominato “vigilanza dinamica”. Si tratta, beninteso, di una ripartizione convenzionale, che non riuscirà del tutto a scongiurare frammentazioni e sovrapposizioni, peraltro in una certa misura forse inevitabili, attesa l’estrema poliedricità della materia e l’intima interconnessione di tutti gli aspetti, ma che meglio di altre è apparsa idonea ad evidenziare i tratti caratterizzanti di un nuovo volto dell’esecuzione penale, più in linea con la Costituzione, con la normativa sovranazionale e, soprattutto, con i valori della civiltà.

In conclusione. Dalla nostra Costituzione e dalla normativa sovranazionale è possibile desumere una linea di confine invalicabile dal legislatore e dall’Amministrazione penitenziaria nel regolare l’esecuzione penale: niente può mai autorizzare lo Stato a togliere, oltre alla libertà, anche la dignità e la speranza. Secondo il Comitato tale circolare ha rappresentato un poco comprensibile arretramento, sprovvisto oltretutto di una qualsiasi base normativa. Il secondo riguarda il volontariato, presente per scelta e non per obbligo professionale, ma costituente anch’esso, soprattutto nel caso dell’esecuzione interna, una presenza continua che assorbe gran parte delle attività espressive e significative per molti detenuti. 23), nonché degli articoli 4, 5, e 7, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. Ecco quattro storie in cui la salute è un diritto da conquistare.

In definitiva, va riconosciuto al condannato il diritto alla speranza, che peraltro si traduce sovente in una spinta motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali in vista di un proficuo, anticipato rientro nel consorzio civile. Il diritto alla speranza non può essere negato neppure al condannato all’ergastolo, come ha di recente statuito anche la Corte di Strasburgo, incardinandolo sull’art. Non vi è rispetto della dignità del condannato senza il rispetto dei suoi diritti, la limitazione del cui esercizio per contro, quando non strettamente indispensabile per l’esecuzione della pena, è un’offesa al suo diritto alla rieducazione. È di fondamentale importanza tracciare, come si cercherà di fare in questa parte, gli incomprimibili confini dei diritti compatibili con lo stato detentivo, tanto più bisognosi di intransigente tutela in quanto costituiscono l’ultimo ambito nel quale può espandersi la personalità del condannato e l’unico nel quale può “agire” il suo diritto alla risocializzazione. Nell’accingerci ad illustrare quelle che dovrebbero essere a nostro avviso le linee qualificanti di una riforma dell’esecuzione penale, siamo ben consapevoli che il progetto riformatore, essendo il nostro mandato circoscritto alla fase esecutiva, soffre di un importante limite “a monte”, in quanto non può investire, come dovrebbe, anche una rifondazione del sistema penale, sia riducendo il numero dei reati, sia introducendo sanzioni non detentive, cui dovrebbero seguire i necessari adeguamenti processuali.

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